Statuto

“La Sezione di Locarno del Partito Socialista ha lo scopo di promuovere e difendere nell’ambito comunale i principi, gli ideali e i metodi del socialismo democratico”

Statuto PS Locarno, art. 1 cpv. 1


STATUTO DELLA SEZIONE DI LOCARNO DEL PARTITO SOCIALISTA

Approvato dall’Assemblea della Sezione di Locarno il 17 settembre 2020.
Ratificato dalla Direzione del PS Ticino il 1° settembre 2021.

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Art. 1 Scopo
  1. La Sezione di Locarno (in seguito: Sezione) del Partito Socialista (PS) ha lo scopo di promuovere e difendere nell’ambito comunale, i principi, gli ideali e i metodi del socialismo democratico.
  2. Essa adempie allo scopo sopraesposto elaborando un programma di attività comunale, collaborando con tutte le organizzazioni, i gruppi e le persone interessate, coinvolgendole ad una politica socialista, progressista ed ambientalista e informando l’opinione pubblica della propria attività.
Art. 2 Forma giuridica e sede
  1. La Sezione è un’associazione ai sensi dell’art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
  2. La Sezione è un organo del PS, di cui riconosce lo Statuto.
  3. La sede della Sezione è Locarno.
Art. 3 Persone iscritte
  1. La Sezione è costituita dalle persone iscritte che adempiono almeno ad uno dei seguenti criteri:
  2. persone domiciliate nel Comune che hanno pagato la quota di membro del PS Svizzero;
  3. Può iscriversi alla Sezione ogni persona che aderisce allo scopo della Sezione e ne accetta lo Statuto.
  4. Le persone iscritte alla Sezione non possono appartenere a organizzazioni politiche o partiti aventi scopi e metodi incompatibili con quelli del PS.
    Art. 4 Organi

    Gli organi della Sezione sono:

    1. l’Assemblea
    2. il Comitato
    3. l’Ufficio presidenziale
    4. la Commissione di revisione
    5. il Gruppo in Consiglio Comunale
    Art. 5 Assemblea
    1. L’Assemblea è l’organo supremo della Sezione e si compone di tutte le persone iscritte alla Sezione.
    2. Essa è convocata dall’Ufficio presidenziale almeno una volta all’anno, con preavviso di almeno 7 giorni e con l’indicazione dell’Ordine del giorno (Assemblea ordinaria).
    3. L’Assemblea ordinaria deve avere luogo entro fine settembre e presentare: il rapporto presidenziale e di Comitato, il rapporto dei/delle municipali, il rapporto del/della capogruppo in Consiglio comunale, il rapporto del cassiere/della cassiera e della Commissione di revisione e gli eventuali rapporti dei Gruppi locali e/o dei Gruppi di lavoro.
    4. L’Assemblea può inoltre essere convocata ogni qualvolta ne fosse avvertita la necessità dal Comitato o da almeno 15 persone iscritte alla Sezione che presentino la domanda unitamente alle proposte da inserire all’Ordine del giorno per iscritto al Comitato (Assemblea straordinaria).
    Art. 6 Diritto di voto
    1. Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutte le persone iscritte alla Sezione.
    2. Le persone simpatizzanti possono partecipare e prendere la parola durante l’Assemblea.
    Art. 7 Compiti e funzionamento dell’Assemblea
    1. L’Assemblea nomina il Comitato, l’Ufficio presidenziale e la Commissione di Revisione, approva i conti e stabilisce le quote sociali, decide sulla modifica dello Statuto e su altri oggetti posti all’Ordine del giorno.
    2. L’Assemblea designa i/le candidati/e al Consiglio comunale e al Municipio.
    3. Salvo casi d’urgenza, stabiliti dall’Assemblea stessa, non possono essere prese decisioni su oggetti che non figurano nell’Ordine del giorno. Eventuali oggetti con proposte di decisione, da inserire nella lista delle trattande devono essere sottoposti all’Ufficio presidenziale prima dell’inizio dell’Assemblea e da questi comunicati alle persone presenti con la lettura dell’Ordine del giorno.
    4. Le decisioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza relativa delle persone presenti aventi diritto di voto. In caso di parità di voti, si ripete la votazione, in caso di ulteriore parità l’oggetto è ritenuto respinto.
    5. Per la nomina dell’Ufficio presidenziale e per la modifica dello Statuto è richiesta la maggioranza assoluta delle persone presenti.
    6. Generalmente, le decisioni vengono prese per alzata di mano e relativa controprova. In caso di più candidature per una carica, o su richiesta di almeno 1/3 dell’Assemblea, le decisioni vengono prese tramite scrutinio segreto.
    7. Di ogni Assemblea è tenuto un verbale. Esso riporterà almeno la lista delle persone presenti e il tenore delle deliberazioni assembleari.
    Art. 8 Comitato
    1. Il Comitato è l’organo esecutivo della Sezione ed è composto da:
      • Ufficio presidenziale;
      • Cassiere/a;
      • Municipale/i;
      • Capogruppo in Consiglio Comunale;
    1. Riservato il caso di dimissioni o di revoca, il Comitato resta in carica quattro anni.
    Art. 9 Convocazione del Comitato
    1. Il Comitato è convocato dall’Ufficio presidenziale, di regola una volta al mese. Esso può essere convocato su richiesta di almeno tre membri del Comitato. In questo caso i richiedenti dovranno indicare in forma scritta l’Ordine del giorno.
    2. Di regola, le riunioni sono aperte a tutte le persone iscritte e simpatizzanti.
    Art. 10 Compiti e funzionamento del Comitato
    1. Il Comitato è diretto dall’Ufficio presidenziale e allestisce sia il programma politico quadriennale che viene presentato e discusso per approvazione dall’Assemblea, sia i programmi di attività particolari. Esso si occupa degli affari pubblici, amministrativi e del buon funzionamento e sviluppo della Sezione. In particolare, esso dovrà stabilire assieme ai rappresentanti dell’esecutivo e del legislativo la linea politica da seguire in detti consessi.
    2. I compiti specifici del Comitato sono:
      • eseguire le decisioni dell’Assemblea;
      • rappresentare la Sezione verso terzi e ricevere, attraverso l’Ufficio presidenziale, le comunicazioni ufficiali e la corrispondenza;
      • amministrare la Sezione e i suoi fondi;
      • coordinare l’attività politica della Sezione;
      • organizzare l’informazione interna
      • organizzare l’informazione verso terzi, tramite posizioni ufficiali, comunicazioni o comunicati stampa, oppure organizzando incontri e divulgando le informazioni alla popolazione con gli strumenti di comunicazione più appropriati;
      • organizzare campagne elettorali, manifestazioni politiche, culturali e ricreative;
      • proporre all’Assemblea i/le candidati/e per le elezioni al Consiglio comunale e al Municipio;
      • nominare i/le rappresentanti della Sezione al Comitato Cantonale del PS2;
      • nominare i/le rappresentanti della Sezione nel Comitato Regionale del PS3;
      • nominare i/le rappresentanti della Sezione nelle Commissioni municipali e in altri enti;
      • istituire, se necessario, Gruppi locali o Gruppi di lavoro tematici;
      • esaminare le richieste di ammissione alla Sezione o decidere sull’esclusione dalla Sezione;
    1. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice. Per i problemi importanti e/o controversi il Comitato ha la facoltà di convocare l’Assemblea.
    2. Di ogni riunione di Comitato è tenuto un verbale. Esso riporterà almeno la lista delle persone presenti e il tenore delle deliberazioni.
    Art. 11 Ufficio presidenziale

    L’Ufficio presidenziale è composto da una coppia di co-presidenti oppure da un/una presidente e un/una vicepresidente. Esso:

    1. cura, con il Comitato, i rapporti e l’informazione con le persone iscritte, il Gruppo in Consiglio comunale e i/le Municipali, così come con gli organi superiori del partito, con le altre autorità e le altre rappresentanze oppure con i media;
    2. si occupa della gestione amministrativa della Sezione;
    3. dirige i lavori dell’Assemblea e del Comitato.
    Art. 12 Cassiere
    1. Il cassiere: tiene la cassa della Sezione, provvede all’incasso delle quote sezionali o di altri contributi e ha un controllo sull’incasso delle quote di iscrizione al PS Svizzero e al relativo conteggio in collaborazione con gli organi del PS.
    2. Procede al pagamento delle spese e contributi correnti e, previa autorizzazione dell’Ufficio presidenziale, effettua versamenti straordinari.
    3. Allestisce conteggi chiari e precisi sulla situazione finanziaria della Sezione.
    Art. 13 Commissione di revisione

    La Commissione di revisione è nominata per ogni periodo amministrativo di quattro anni ed è composta di due membri e di un/a supplente. Essa ispeziona tutti i conti della Sezione e allestisce il suo rapporto per l’Assemblea ordinaria.

    Art. 14 Gruppo in Consiglio comunale
    1. Il Gruppo in Consiglio Comunale è composto da tutte le persone che siedono nel legislativo, elette sulla lista approvata dall’Assemblea.
    2. Esso elegge un capogruppo, che informa l’Assemblea ed il Comitato sull’attività svolta e fornisce le necessarie informazioni di politica comunale.
    3. Il Gruppo, in collaborazione con il Comitato, designa i/le propri/e rappresentanti nelle Commissioni del Consiglio Comunale.
    Art. 15 Gruppi locali e Gruppi di lavoro
    1. Il Comitato può costituire o aderire a dei Gruppi locali, riferiti a dei quartieri del Comune, oppure dei Gruppi di lavoro, riferiti a temi specifici.
    2. Ai gruppi possono partecipare anche le persone iscritte ad altri partiti dell’area di sinistra o persone indipendenti che abbiano ideali compatibili con il PS.
    3. Di regola i gruppi sono rappresentati in Comitato da membri di nomina assembleare.
    Art. 16 Autonomia decisionale

    I/le rappresentanti nei vari consessi mantengono un’autonomia decisionale sempre nel rispetto della linea politica e programmatica della Sezione.

    Art. 17 Limitazione temporale delle cariche
    1. Le persone elette sulle liste PS non possono esercitare la carica di Municipale per più di tre legislature complete effettive, ad eccezione di chi, al momento delle Elezioni, ricopre la carica di Sindaco.
    2. Su richiesta esplicita e motivata, l’Assemblea può concedere deroghe al principio del cpv. 1.
    Art. 18 Finanziamento

    Il finanziamento dell’attività della Sezione è garantito nel modo seguente:

    • mediante l’indennità annuale riconosciuta al Gruppo in Consiglio Comunale in base al Regolamento comunale;
    • con una quota pari al 20% sulle indennità percepite dai/dalle propri/e rappresentanti nei consessi comunali;
    • con il versamento delle quote sociali annuali da parte delle persone iscritte alla Sezione;
    • mediante finanziamenti individuali, donazioni o proventi da manifestazioni.
    Art. 19 Scioglimento
    1. La Sezione non può né dimissionare dal Partito né sciogliersi fino a che 3 persone iscritte vi si oppongono.
    2. Se la Sezione è sciolta o dimissionata dal Partito, deve consegnare il patrimonio, gli archivi e tutto il materiale al PS.
    3. Il PS tiene gli archivi ed il materiale a disposizione di una futura Sezione.
    Art. 20 Norme sussidiarie

    Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme statutarie del PS Ticino, subordinatamente quelle del PS Svizzero e le norme del Codice Civile Svizzero.


    1 Si specifica che le persone iscritte alla Sezione unicamente tramite quota sociale possono assumere delle cariche a livello locale ma non cantonale e/o nazionale. Per accedere alle altre cariche bisogna essere iscritti al PS Svizzero.
    2 Le persone nominate devono essere iscritte al PS Svizzero.
    3 Le persone nominate devono essere iscritte al PS Svizzero.